IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettere  b), e) ed f), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Visto il documento di programmazione economica e finanziaria per il
triennio 1996-1998;
  Visto il piano per l'informatica della pubblica amministrazione per
il triennio 1995-1997;
  Ritenuta l'opportunita' di definire i principi e le  modalita'  per
la realizzazione di una Rete unitaria della pubblica amministrazione,
indicata   quale   progetto   intersettoriale   prioritario   per  il
perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto legislativo  12
febbraio 1993, n. 39;
  Sentito  il  Consiglio  dei Ministri nella riunione del 5 settembre
1995;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
            RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1 - Oggetto e ambito di applicazione.
  La presente direttiva traccia le linee per la  realizzazione  della
Rete  unitaria  della  pubblica  amministrazione,  indicata nel piano
triennale per l'informatica della pubblica amministrazione  1995-1997
quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli
obiettivi di efficienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei
supporti   conoscitivi   e   contenimento   dei   costi   dell'azione
amministrativa.
  Alla presente direttiva si conformano le amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (con
i limiti, appresso precisati, per talune categorie di enti).
2 - Finalita' del sistema.
  La    realizzazione   di   una   Rete   unitaria   della   pubblica
amministrazione  costituisce  momento  essenziale  del  processo   di
ammodernamento  dell'amministrazione  pubblica  da  tempo avviato, in
coerenza con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 12  febbraio
1993,  n.  39,  ribaditi  in  sede  di  approvazione del documento di
programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-1998.
  La  Rete  unitaria  consentira',   in   prospettiva,   al   sistema
informativo  di  ciascuna  amministrazione,  l'accesso ai dati e alle
procedure residenti nei sistemi informativi delle altre, nel rispetto
della normativa in materia di limiti all'accesso,  di  segreto  e  di
tutela   della  riservatezza  (con  predisposizione,  anche  in  sede
tecnica, di apposite misure e procedure per la salvaguardia dei  dati
protetti).
  La  Rete  offrira' un sistema informativo integrato che permettera'
alle singole amministrazioni, da un lato,  di  "colloquiare"  tra  di
loro  per  lo  scambio  di  ogni  documento  ed informazione utili e,
dall'altro, di proporsi verso la collettivita' come  centro  unitario
erogatore  di  dati  e  prestazioni amministrative, favorendo, cosi',
l'"avvicinamento"   del   cittadino    all'amministrazione    e    il
decentramento "reale" di quest'ultima.
  La Rete unitaria (da realizzare in modo da evitare interferenze che
compromettano l'attivita' corrente delle amministrazioni) assicurera'
l'interconnessione  telematica  di  tutte  le reti esistenti. Le reti
delle singole amministrazioni - anche dopo l'integrazione all'interno
del   sistema   unico   -   continueranno   a   funzionare  sotto  la
responsabilita' di queste ultime,  conservandosi  a  ognuna  di  esse
anche   la   competenza   e  responsabilita'  della  progettazione  e
realizzazione dei propri sistemi informativi, pur se nel rispetto  di
nuove regole tecniche comuni.
  La Rete unitaria - che si manifesta come un sistema integrato delle
singole   reti   (e,   dunque,  come  "Reti  di  reti")  -  condurra'
all'utilizzazione   ottimale   delle   risorse   telematiche   e    a
significative economie nei costi di impianto e di esercizio.
3 - Aree di intervento per la realizzazione del sistema.
  La  Rete  unitaria  sara' attuata con interconnessioni telematiche,
attraverso canali di comunicazione e appositi nodi di commutazione  e
instradamento,   assicurando  punti  di  accesso  nei  capoluoghi  di
provincia  e,  progressivamente,  in  tutte  le  sedi  delle  singole
amministrazioni.
  Ai  fini  di  tali  interconnessioni saranno operati, nelle singole
reti,  gli  interventi  necessari  in  conformita'  a  quanto  verra'
disposto  dalle  regole  tecniche  dettate  - come prevede il decreto
legislativo  12  febbraio  1993,   n.   39   -   dall'Autorita'   per
l'informatica della pubblica amministrazione.
  L'interconnessione  tra  i  sistemi  informativi  avverra', in sede
periferica, utilizzando i comitati metropolitani e provinciali di cui
al  decreto-legge  24  novembre  1990,  n.   344,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio  1991, n. 203, quali punti di accesso per la "Rete di Governo"
che fara' capo al Ministero dell'interno.
  Al  fine  della  interoperabilita'   delle   reti   delle   singole
amministrazioni, nell'ambito della Rete unitaria, dovra' procedersi -
sulla   base   di   regole   tecniche   definite  dall'Autorita'  per
l'informatica - alle  necessarie  modificazioni  e  integrazioni  dei
relativi  sistemi  informativi, in modo da consentire lo sviluppo dei
servizi comuni.
  Con  riferimento  ai  programmi  applicativi   le   amministrazioni
dovranno  -  anche  in  questo  caso  secondo le indicazioni e regole
tecniche definite dall'Autorita' per l'informatica  -  introdurre  le
necessarie  modifiche  nella  tenuta  delle  basi  di  dati  e  nelle
applicazioni esistenti in modo da realizzare il dialogo tra i sistemi
informativi.
4 - Sviluppo del sistema.
  Il  sistema  prendera'  avvio  con  la  realizzazione  della   rete
metropolitana  di  Roma,  per  la  quale  verranno adottate soluzioni
innovative  coerenti  con  l'evoluzione  in  atto  dei  processi   di
standardizzazione,  tenendo  di  vista  la  necessita'  di ricondurre
all'interno della Rete unitaria sia il servizio dati che il  traffico
telefonico e di videoconferenze.
  I    servizi    forniti    dalla    rete   metropolitana   verranno
progressivamente estesi anche a livello nazionale.
  Successivamente, anche le reti delle regioni, degli enti  locali  e
degli  enti  pubblici  di  dimensione  inferiore  a  quella nazionale
potranno interconnettersi con la Rete unitaria,  nel  rispetto  delle
autonomie, anche finanziarie, costituzionalmente garantite.
  A tal fine sara' cura dell'Autorita' per l'informatica procedere ad
uno studio preliminare concernente gli aspetti tecnici e le modalita'
di  connessione  delle  reti delle regioni, degli enti locali e degli
enti pubblici di dimensione inferiore a quella  nazionale  alla  Rete
unitaria.
5 - Modalita' e fasi di realizzazione.
  Entro il 31 gennaio 1996 l'Autorita' per l'informatica predisporra'
uno   studio   di   fattibilita'  concernente  gli  aspetti  relativi
all'interconnessione   e   all'interoperabilita'   tra    le    reti,
considerando  anche  l'eventuale  istituzione di un centro tecnico di
assistenza per le  amministrazioni  che  utilizzeranno  la  Rete.  Il
Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni partecipera', con i
suoi organi tecnici, alla elaborazione dello studio di  fattibilita'.
Le   altre   amministrazioni  offriranno  ogni  utile  collaborazione
all'Autorita' per l'informatica, che  potra'  avvalersi  anche  della
collaborazione di enti ed istituti specializzati.
  La  complessita' delle problematiche che dovranno essere affrontate
gia'  nel  corso  dell'elaborazione  dello  studio  di  fattibilita',
richiede  l'istituzione,  sin  da  questo  momento,  di  un  apposito
Comitato di Ministri, presieduto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.  Tale  Comitato,  oltre ad esprimere la propria valutazione
sullo studio di fattibilita', ha il  compito  di  esaminare  le  piu'
rilevanti problematiche relative alla elaborazione ed alla attuazione
del progetto, anche con riferimento alle procedure di affidamento dei
servizi.
  Il  Comitato  formulera'  proposte  al  Consiglio  dei  Ministri in
relazione  alle  soluzioni,  anche  di  carattere  legislativo,   che
riterra' opportune.
  Entro  il mese di giugno del 1996, in occasione del piano triennale
1997-1999, le amministrazioni avranno cura di redigere - qualora  non
siano  gia'  previsti  nel  precedente piano triennale - progetti per
l'adeguamento degli attuali sistemi informativi alla  Rete  unitaria,
nonche'  piani per la realizzazione del software applicativo in grado
di  trarre  il  massimo  vantaggio  dai  servizi  d'interoperabilita'
offerti dalla Rete.
  Nel  corso  del  1996 le amministrazioni collaboreranno inoltre con
l'autorita' per  individuare  le  applicazioni  nuove  da  realizzare
tenendo  conto  della  Rete  unitaria;  provvederanno,  altresi',  ad
individuare le applicazioni esistenti da modificare  e  da  integrare
con  quelle  delle  altre  amministrazioni  al  fine di realizzare un
sistema informativo unitario.
  Nel corso dello stesso anno  si  procedera'  all'adeguamento  delle
reti  locali  e dei sistemi di fonia delle sedi delle amministrazioni
centrali situate nell'area di Roma in modo tale che,  a  partire  dal
1997,   si   inizino   a   realizzare  i  collegamenti  con  la  rete
metropolitana.
  Nel  biennio  1997-1998   le   amministrazioni   provvederanno   ad
effettuare  le  interconnessioni  delle  reti geografiche, delle reti
locali e dei centralini telefonici con la rete metropolitana di Roma.
  Nel biennio 1998-1999 verra' programmata e realizzata la migrazione
delle   reti   esistenti   nella   Rete   unitaria   della   pubblica
amministrazione.
  Le  singole  amministrazioni  dovranno  adeguare  organizzazione  e
procedure in modo da renderle coerenti con il nuovo assetto integrato
dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.
  Il Ministro per la funzione pubblica adottera' iniziative rivolte a
promuovere  interventi  organizzativi e procedimentali (anche ai fini
della semplificazione) correlati alla realizzazione della nuova Rete.
  Inoltre il Ministro per la funzione pubblica, anche in vista  della
mobilita'   e   riqualificazione  del  personale,  promuovera'  -  in
collaborazione con l'Autorita' per l'informatica e avvalendosi  della
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  -  attivita'  di
formazione  volte   a   sviluppare   l'approccio   informatico   allo
svolgimento  del lavoro amministrativo, prevedendo corsi destinati al
personale dirigenziale e a quello delle qualifiche funzionali.
  Il Ministro, inoltre, al fine di dotare la pubblica amministrazione
di personale con specifica professionalita', assumera'  le  opportune
iniziative  per  l'indizione  di concorsi per l'accesso a ruoli unici
per le qualifiche tecniche in materia informatica.
  La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  svolge  le  funzioni  di
indirizzo e di vigilanza sull'intera realizzazione del progetto della
Rete unitaria.
  Il   Governo   s'impegna   ad   adottare   le  misure  legislative,
regolamentari ed amministrative che si rendano  necessarie  per  dare
compiuta effettivita' ai contenuti della presente direttiva.
   Roma, 5 settembre 1995
                                                  Il Presidente: DINI
Registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 74